Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI)
Lo scopo della Legge sulla geoinformazione (LGI) è di garantire che i geodati relativi al territorio della Confederazione svizzera siano a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché del mondo economico, della società e della comunità scientifica per un utilizzo su vasta scala, in modo sostenibile, aggiornato, rapido e semplice, nella qualità richiesta e a costi adeguati.
Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)
L'Ordinanza sulla geoinformazione (Ordinanza sulla geoinformazione, OGI) concretizza la parte generale della legge sulla geoinformazione (LGI), ossia le norme la cui competenza è delegata al Consiglio federale all’interno della LGI.
Ordinanza del 26 maggio 2008 dell’Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo)
L'OGI-swisstopo regola le disposizioni tecniche dettagliate dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI), che può essere modificata dall'Ufficio federale competente (per la topografia) con la partecipazione dei Cantoni e consultando le organizzazioni partner.
Ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
L’Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà regola il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) ai sensi dell'articolo 16 LGI.
Ordinanza del 18 novembre 1992 sulla misurazione ufficiale (OMU)
L'ordinanza sulla misurazione ufficiale regola le disposizioni speciali della misurazione ufficiale, segnatamente le misurazioni approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione per l’istituzione e la tenuta del registro fondiario.
Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
L’OTEMU introduce un catalogo di oggetti e di estensioni cantonali.
Ordinanza dell'assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)
L'OFMU regola il finanziamento della misurazione ufficiale da parte della Confederazione e dei Cantoni.